In uno stabile può verificarsi che alcuni condomini pongano in essere comportamenti intollerabili che possono generare conseguenze penali e civili. Tali comportamenti posso essere per esempio lancio di oggetti, scuotimento tovaglie, stillicidio acqua (innaffiamento piante) molestie, sporcare, emissione sonore, emissioni olfattive etc.
Nelle fattispecie summenzionate l’Art. 674 del Codice Penale stabilisce che chiunque causi simili situazioni moleste “ … è punito con l’arresto fino ad un mese o con l’ammenda fino a duecentosei euro”.
Tale articolo può essere applicato a tutte quelle situazioni che possono causare un danno a prescindere che il danno venga realmente provocato, ma è sufficiente solo la potenzialità offensiva della condotta.
Anche il disturbo al riposo dei vicini con emissione rumorose comporta la condanna qualora venga superata la normale tollerabilità (Cass. Pen. N. 45230/14).
Tali condotte possono avere anche conseguenze civilistiche se provocano danni a cose o persone ai sensi dell’Art. 2043 del Codice Civile.