Il registro di anagrafe condominiale è uno dei quattro registri (gli altri sono i verbali, la contabilità, l’elenco amministratori) che l’amministratore di condominio deve curare e mettere a disposizione dei condomini. Tale registro è espressamente previsto dall’Art. 1130 del Codice Civile al n. 6 ed è a cura esclusiva dell’amministratore e si sostanzia con le informazioni anagrafiche e patrimoniali utili per identificare tutti i partecipanti al condominio.
Se la tenuta del registro è obbligatoria ed a cura dell’amministratore, per i condomini proprietari delle unità immobiliari sono previsti gli obblighi di fornire le necessarie informazioni. In caso di mancata collaborazione l’amministratore può diffidare formalmente per iscritto i condomini inadempienti a fornire i dati necessari entro un congruo termine, decorso il quale provvederà lui stesso ad acquisire i dati necessari addebitandone le spese relative come spese personali ai condomini inadempienti. Tra le informazioni che il condomino deve fornire ci sono anche i dati anagrafici degli inquilini in caso di affitto dell’unità immobiliare. Tale necessità trova ragione del fatto che il conduttore partecipa alle spese condominiali (anche se il responsabile resta comunque il proprietario) e che deve comunque essere convocato nelle assemblee che lo prevedono (Art. 10 L. n. 392/78). Pertanto il proprietario ha l’obbligo di registrare il contratto di locazione entro 30 giorni e darne poi comunicazione all’amministratore dopo 60 giorni documentandola con copia della ricevuta di pagamento dell’imposta registro.
Tali informazioni comunque in Italia, non potranno essere fornite alle amministrazioni pubbliche per motivi di privacy e di deontologia professionale.