Il prelievo di calore è effettuato in proporzione al fabbisogno di energia termica utile e pertanto i consumi involontari (dispersione) sono ripartiti in base ai millesimi di fabbisogno che sono calcolati secondo le specifiche tecniche UNI/TS 11300 (parte 1 e parte 2). Il calcolo del fabbisogno deve essere fatto dall’amministratore di condominio in funzione della struttura originale dell’edificio. Cioè il calcolo dei millesimi non è richiesto ogni qualvolta siano fatti interventi all’interno di una singola unità immobiliare, come per esempio la sostituzione degli infissi. Di fatto solo se la rete di distribuzione subisce modifiche o se viene dimostrato che il calcolo precedente è sbagliato, i millesimi andrebbero aggiornati in conformità alla UNI 10200:2015.
La vecchia suddivisione in percentuali fisse (il tipico 30% e 70%) viene pertanto definitivamente superato. La UNI 10200 non prevede la determinazione a priori delle due quote, ma fornisce la procedura per calcolare le quantità in gioco tramite una valutazione energetica dell’edificio. È comprensibile pertanto che questo compito, data la complessità delle valutazioni, debba essere necessariamente e obbligatoriamente (secondo Dlgs 10/91) eseguito dal progettista. Inoltre la UNI 10200:2015 non prevede l’applicazione di COEFFICIENTI CORRETTIVI per “agevolare” unità immobiliari più sfavorite.
- Le disposizioni regionali non possono in nessun modo prevalere su un decreto legislativo.
- L’applicazione di coefficienti correttivi mette a rischio il condominio in quanto soggetto a sanzioni perché l’impianto non è a norma di legge.
- Inoltre la delibera dell’assemblea di condominio che adotta i coefficienti correttivi può essere annullata perché non conforme alle normative vigenti.