Può succedere che l’amministratore di condominio per fronteggiare la mancanza di liquidità, disavanzo di cassa, anticipi lui quanto necessario per risparmiare tempo e fatica. E’ successo tempo fa anche a un amministratore di condominio di Verona che ha dovuto fronteggiare una situazione urgente.
Innanzitutto l’Art. 1720 (Spese e compenso del mandatario) stabilisce che “Il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, e deve pagargli il compenso che gli spetta.”
Però il presupposto è che esista documentazione completa che dimostri il disavanzo e che questo sia effettivamente stato colmato dall’amministratore, inoltre dovrà essere approvato dall’assemblea il rendiconto in cui risulti l’esistenza del disavanzo. Senza questi elementi l’amministratore non potrà ottenere la restituzione delle somme anticipate (Cass. N. 19348/05). L’onere della prova pertanto è a carico dell’amministratore il quale deve anche circostanziare i motivi che hanno portato a questa situazione.
Il citato Art. 1720 deve essere coordinato con quelli in materia di condominio secondo i quali il credito dell’amministratore non può considerarsi liquido né esigibile senza un preventivo controllo da parte dell’assemblea (Sentenza della Corte d’Appello del 22/10/14).
Analogamente l’eventuale nuovo amministratore non può approvare incassi e spese condominiali risultanti dai prospetti sintetici consegnatigli al precedente amministratore e pertanto l’accettazione di tali documenti non costituisce prova idonea del debito nei confronti di quest’ultimo … omissis … (Cassazione sentenza 5449/99).
In sostanza eventuali risultanze creditorie devono essere corroborate da specifica documentazione contabile.