Qualora il condòminio avesse la necessità di rivolgersi ad un tecnico (nell’ambito delle rispettive competenze ingegnere, architetto, geometra, ecc.) per la redazione di una perizia, bisogna distinguere fra atti conservativi o atti straordinari che non rivestano carattere di urgenza .
Nel primo caso siamo nell’ambito dell’art. 1130, primo comma n. 4 e pertanto l’amministratore di condominio potrà incaricare un tecnico per far eseguire una valutazione tecnica finalizzata all’accertamento dei quesiti relativi agli interventi da eseguire.
Nel secondo caso la competenza a deliberarli spetterà all’assemblea. Ciò vuol dire che sarà compito dell’assise decidere se sia il caso, o meno, di incaricare un tecnico per una valutazione preventiva del tipo d’interventi da eseguire.
Così se si tratta di opere straordinarie di notevole entità la delibera d’affidamento dell’incarico al tecnico sarà valida se riporterà il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’assemblea che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio (500 millesimi).
Stesse maggioranze per gli interventi straordinari che non rivestano il carattere di notevole entità se deliberati in prima convocazione mentre in seconda sarà sufficiente “ un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell’edificio” (art. 1136, terzo comma, c.c.).
La nomina del tecnico automaticamente non da adito all’esecuzione dei lavori che, sebbene strettamente connesse, si è detto che la prima viene affidata proprio per avere un quadro più chiaro della seconda e quindi può accadere che solo dopo la sua redazione si possa decidere per l’esecuzione o meno.
Quanto all’onorario del professionista, infine, trattandosi, seppur latu sensu, di spesa inerente interventi di tipo conservativo, esso deve essere ripartito tra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà ai sensi del primo comma dell’art. 1123 c.c.