Le principali cause di malumore nei condomini sono le emissioni di varia natura provocate da altri condomini o dai vicini. Tali emissioni, possono essere rumori, odori, latrato di cani principalmente, ma anche fumi, vibrazioni o altro.
Molto sta nella sensibilità di ciascuno di evitare emissioni fastidiose per gli altri condomini. Spesso il lavoro dell’amministratore di condominio consiste nel mettere d’accordo le parti per una civile convivenza.
In ogni caso la giurisprudenza si pronuncia in merito al problema.
Sotto il profilo civilistico l’art. 844 c.c. prevede che “il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto riguardo alla condizioni dei luoghi.”
Pertanto se si ritiene che le emissioni siano intollerabili si potrà avviare un’azione avanti al giudice civile e chiedere che, accertata l’intollerabilità dell’emissione, ordini:
- di adottare le misure necessarie a far cessare l’emissione;
- di risarcire l’eventuale danno patito, anche non patrimoniale e biologico.
Per accertare se effettivamente l’emissione superi la normale tollerabilità il giudice nomina generalmente un ausiliario, detto consulente tecnico d’ufficio (CTO), che procederà alla relativa valutazione con riguardo al caso concreto e tenuto conto della situazione locale. Nel caso per esempio di emissioni rumorose, secondo la giurisprudenza occorre prendere a riferimento la situazione dei rumori di fondo (o emissioni) della zona e verificare l’incidenza dei rumori considerati molesti: se questi superano di oltre 3 decibel il rumore di fondo della zona sono considerati intollerabili e rilevanti, altrimenti saranno considerati privi di rilievo giuridico e la domanda non verrà accolta. Si potrà procedere con analogo criterio per le altre emissioni.
L’azione può essere esperita anche nei riguardi del vicino di casa che non sia un inquilino.
Sotto il profilo penalistico l’art. 659 del codice penale “Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone – prevede che chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepitii di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino ad € 309,00.”
La giurisprudenza della Cassazione è uniformemente orientata nel ritenere che la norma penale tutela la quiete pubblica e pertanto l’emissione possa far scattare il reato penale occorre che arrechi disturbo ad un numero indefinito di persone (es tutto il quartiere) e non soltanto ai vicini (così Cass. 07/01/2015 n. 7392).